Bisogna ridurre l’aggio di Equitalia spa
Il 9% sugli interessi di mora, pari allo 0,615% annuo, in caso di pagamento dopo 60 giorni dalla notifica della cartella, dovrebbe essere abolito
Ad Equitalia spa, per l’esercizio della propria attività pubblica, spettano dei compensi (aggio ed altri). Poiché incidono in maniera non indifferente sul totale delle somme che i contribuenti devono pagare, si considera se sia possibile rideterminarli.
Al rapporto esattoriale ineriscono numerosi diritti a favore di Equitalia spa:
- diritto all’aggio;
- percentuale sull’interesse di mora;
- diritto alle spese di esecuzione ed alle spese di notifica;
- diritto al rimborso delle quote inesigibili.
A decorrere dal 1° ottobre 2006, le funzioni relative alla riscossione nazionale sono state attribuite all’Agenzia delle Entrate, che le esercita tramite Equitalia spa.
L’art. 17, comma 1 del DLgs. n. 112 del 13 aprile 1999 stabilisce che l’attività dei concessionari (oggi agenti della riscossione) è remunerata con un aggio. Tale aggio ha natura tributaria.
La misura dell’aggio, disciplinata dall’art.17 del DLgs. n. 112 del 1999, ha subìto, nel corso degli anni, rilevanti modifiche.
Oggi, il contribuente paga ad Equitalia spa le seguenti percentuali di aggio:
- 4,65%, in caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale;
- 9%, in caso contrario, senza alcun frazionamento annuale;
- 1%, limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo;
- 9% sui relativi interessi di mora (in sostanza, pari allo 0,615% annuo), in caso di pagamento dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale (novità rispetto agli anni precedenti).
Da quanto chiarito emerge l’indubbia illegittimità costituzionale dell’art. 17 citato, per irragionevolezza (artt. 3, 23, 53 e 97 della Costituzione) e per vari motivi. Valgano tra tutti, la sproporzione non giustificata economicamente tra l’aggio dell’1% e del 9% a seconda della spontaneità o meno del pagamento a mezzo ruolo; il limite di pagamento dei 60 giorni che non tiene conto, assurdamente, della sospensione feriale dei termini per proporre ricorso; così come l’aggio al 9%, che non tiene conto del fatto che il suddetto mancato pagamento può dipendere dalla sospensione della riscossione a cura del giudice tributario o della stessa Amministrazione finanziaria o per cause di forza maggiore o per obiettive condizioni di incertezza sull’applicazione della norma tributaria; infine, il fatto che, nella determinazione dell’aggio nella misura unica e fissa del 9%, il legislatore non ha tenuto più conto della situazione sociale ed economica di ciascun ambito territoriale.
Anche la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 480, depositata il 30 dicembre 1993, si è pronunciata sul compenso spettante al “vecchio” concessionario in misura percentuale delle somme riscosse, stabilita con un importo minimo (appunto 15.000 lire) ed un importo massimo, distintamente, per i pagamenti spontanei eseguiti dopo la notifica della cartella di pagamento, in base alla normativa siciliana ed alla normativa nazionale.
In definitiva, quindi, secondo la Corte Costituzionale, non c’è irragionevolezza quando l’aggio viene contenuto in un importo minimo e massimo che non superi di molto la soglia di copertura del costo della procedura.
Oggi, invece, con l’importo fisso del 9%, non si può certo parlare di ragionevolezza (artt. 3, 53 e 97 della Costituzione), soprattutto tenendo conto del costo del servizio pubblico, non più gestito da concessionari privati, ma da Equitalia spa, che è un ente pubblico economico.
Al “vecchio” esattore spettava l’indennità di mora sulle entrate per le quali sussisteva l’obbligo del “non riscosso per riscosso”.
È bene a questo punto precisare che “l’obbligo del non riscosso come riscosso” è stato totalmente abrogato, dal 26 febbraio 1999, dall’art. 2, comma 1 del DLgs. n. 37 del 22 febbraio 1999.
In definitiva, secondo me, il 9% sugli interessi di mora (pari allo 0,615% annuo) da corrispondere all’agente della riscossione deve essere totalmente abolito, perché lo stesso non ha anticipato alcuna somma. A seguito dell’abrogazione dell’obbligo del non riscosso come riscosso, infatti, non subisce più alcun danno patrimoniale da riparare, tenendo conto altresì che trattasi di un servizio pubblico di riscossione. Pertanto, tale percentuale non ha ragione di esistere.
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