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Entro fine mese comunicazioni ampliate anche per ETS diversi da ODV e APS

Composizione della base associativa, se formata da soggetti diversi dalle persone fisiche, e numero di lavoratori e volontari da inviare al RUNTS

/ Luciano DE ANGELIS

Venerdì, 12 giugno 2026

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Entro il 30 giugno tutti gli enti costituiti in forma associativa, e quindi non solo organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, dovranno inviare telematicamente al RUNTS la composizione della propria base associativa – ove costituita da soggetti diversi dalle persone fisiche – e il numero di lavoratori e di volontari.
È una delle rilevanti novità apportate al DM 106/2020 (c.d. decreto RUNTS) dal DM n. 2 del 13 gennaio 2026. In particolare, nuove informazioni sono previste nel modificato art. 8 comma 6 lett. r) del decreto, che ora richiede a tutti gli enti associativi (quindi a tutte le associazioni e ai comitati) di comunicare al RUNTS, fra l’altro, in sede di iscrizione, il numero: dei soci o associati cui è riconosciuto il diritto di voto, distinti per persone fisiche, identificativi di enti non persone fisiche; dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa; dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente; dei volontari degli enti aderenti di cui essi si avvalgono.

In relazione al fatto che prima della modifica regolamentare tali dati erano richiesti, in sede di domanda di iscrizione, esclusivamente a ODV e APS, il RUNTS non conosce i dati delle altre associazioni che, quindi, si ritiene che entro il 30 giugno siano tenute a comunicare detti dati per la prima volta. Le ODV e le APS, invece, che avevano già provveduto a dette comunicazioni, dovranno aggiornare entro il 30 giugno le informazioni solo se in riferimento al 31 dicembre 2025 si sono verificate variazioni rispetto alla situazione precedentemente evidenziata al RUNTS (art. 20 comma 5).

Se ODV e APS, fornendo le informazioni in questione, comprovano il possesso di alcuni requisiti a esse imposti dalla legge (in particolare i rapporti fra volontari e associati o quelli fra volontari associati e dipendenti di cui rispettivamente agli artt. 32, commi 1 e 2 e 33 comma 1 del CTS, per le ODV, nonché gli artt. 35 commi 1, 3 e 4 e 36 comma 1, per le APS), diverse sono le ragioni delle comunicazioni ora imposte ad altri enti. La modifica trae probabilmente la sua ragion d’essere dal fatto che l’estensione dell’obbligo agli altri enti consente a tutti i medesimi di adempiere a doveri generali di trasparenza e conoscibilità degli assetti (tra cui rientra la conoscenza del numero e la natura degli associati, il numero di volontari, la numerosità dei lavoratori).

Novità riguardano anche il deposito dei bilanci. Per essi, da presentare entro i 180 giorni successivi all’approvazione, viene previsto ora dall’art. 20 che possano essere presentati non solo dai dottori commercialisti, ma anche dagli esperti contabili iscritti alla sezione B del relativo albo. Come anticipato dalla nota del Ministero del Lavoro n. 17146/2022 è altresì stabilito dal regolamento che al bilancio si dovrà allegare la relazione dell’organo di controllo o del revisore se istituiti. Per le Fondazioni andrà depositata anche una copia della delibera di approvazione del bilancio a uso degli uffici del RUNTS (quindi la delibera non è destinata alla diffusione esterna, tramite pubblicazione sul RUNTS).

Sempre in tema di novità relative alle comunicazioni obbligatorie, oltre alle ODV e APS, si legge nel modificato art. 20 comma 5, anche le reti associative, con riduzione del numero o della tipologia degli associati al di sotto dei limiti necessari per il mantenimento della rispettiva qualifica, devono aggiornare presso il RUNTS le relative informazioni, in questo caso entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento.
Va ricordato, a riguardo, che mentre per le ODV e le APS gli artt. e 32 e 35 del CTS, rispettivamente, prevedono un numero minimo di 7 soci persone fisiche o tre associazioni con, in quest’ultimo caso, APS e ODV rispettivamente prevalenti su altri enti non profit, per le Reti associative l’art. 41 del CTS prevede un numero minimo di 100 ETS o 20 fondazioni ETS (dislocate in almeno 5 regioni).

Anche le eventuali attestazioni di sopravvenuta adesione a enti associativi rilasciata dai legali rappresentanti degli stessi dovrà essere comunicata.

Si prevede, inoltre, ai commi 4 e 4-bis del medesimo art. 20, l’obbligo di deposito al RUNTS della documentazione relativa alle operazioni straordinarie degli ETS (trasformazione, fusione e scissione, disciplinate dall’art. 42-bis c.c. e dalla normativa ivi richiamata) e fra le informazioni oggetto di obbligo di aggiornamento è inserita, in aggiunta alla perdita della natura di ente non commerciale, contemplata dall’art. 20 comma 1 lett. e), anche il suo riacquisto.
Tutte le informazioni vanno comunicate entro 30 giorni dall’evento salvo la perdita o riacquisto della natura non commerciale dell’ente, situazioni in cui i 30 giorni decorreranno dall’approvazione del bilancio relativo al periodo d’imposta in cui tale evento si è verificato (art. 20 comma 5). In caso di ritardate comunicazioni il RUNTS applica le sanzioni di cui all’art. 2630 c.c. (art. 48 comma 5 del CTS; art. 20 comma 7 del decreto RUNTS).

Questi temi saranno approfonditi nella diretta web “Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato”, in programma il 17 giugno.

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