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FISCO

Requisiti dei depositi accise sottosoglia alla prova di proporzionalità

La Corte di Giustizia, con la sentenza relativa alla causa C-386/24, ha esaminato la compatibilità della normativa italiana con il diritto Ue

/ Ettore SBANDI

Venerdì, 12 giugno 2026

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Con l’attesa sentenza relativa alla causa C-386/24, depositata ieri, 11 giugno 2026, la Corte di Giustizia dell’Ue decide – ma di fatto rinvia al giudice di merito – una rilevantissima domanda pregiudiziale posta dal Consiglio di Stato ed avente ad oggetto, in concreto, la disciplina italiana di cui all’art. 23 del DLgs. 504/95 (TUA), che consente ai depositi commerciali di prodotti energetici di essere esercitati in regime fiscale in presenza di condizioni estremamente stringenti.

La decisione ha ad oggetto una controversia in merito ad una decisione della Dogana italiana di sospendere l’autorizzazione ad operare come deposito fiscale per non avere la società interessata raggiunto i vincoli operativi imposti per norma e prassi in un logica restrittiva e, di fatto, con vocazione eminentemente antifrode, che è quella che ha connotato la lunga stagione di riforma del sistema delle accise nel decennio 2016-2026.

La decisione della Corte di Giustizia, sul punto, non è tuttavia definitiva, per le peculiari ragioni che seguono.
L’art. 23 del TUA dispone che, per essere autorizzati al regime di deposito fiscale, i depositi che non sono raffinerie ed impianti di produzione devono dimostrare, anzitutto, “effettive necessità operative e di approvvigionamento” (comma 3); se si tratta di depositi commerciali di GPL di capacità inferiore a 400mc o di depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000mc, devono (comma 4):
- o effettuare forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell’Ue ovvero esportazioni, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
- o essere propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, essere stabilmente destinati ad operare al servizio del predetto deposito.

La norma in questione ha generato, nel tempo, una serie molto ampia di contrasti applicativi, contenziosi e perplessità, per via del suo estremo rigore, soprattutto se la sua lettura è combinata con gli ulteriori requisiti funzionali, operativi e soggettivi in genere, di cui un deposito, in Italia, deve dare capacità.

Così, la questione è stata posta all’attenzione del giudice unionale, perché valutasse se queste disposizioni non siano in contrasto con la direttiva Accise 2008/118/Ce e con la direttiva Servizi 2006/123/Ce; nel caso italiano, la società aveva infatti invocato l’incompatibilità dell’art. 23 del TUA con le direttive Servizi e Accise, nonché con le norme del TFUE che tutelano la libera concorrenza, chiedendo la disapplicazione della norma in questione. Anche se tale incompatibilità, per il Consiglio di Stato, non sussiste, lo stesso giudice – dopo un complesso iter – ha inteso, per il suo ruolo di decisione di ultima istanza, proporre la questione al giudice unionale, quale obbligo già confermato dalla Corte di Giustizia europea con la precedente ordinanza resa nella causa C-597/21, tra le medesime parti.

Sul punto, la Corte di Giustizia Ue anzitutto rileva che, ai sensi del relativo art. 2 § 3, la direttiva 2006/123/Ce non si applica al settore fiscale; pertanto, deve permanere solo il vaglio della norma italiana in rapporto all’art. 16 § 1 della direttiva 2008/118/Ce, che dispone che l’autorizzazione all’esercizio di un deposito fiscale è soggetta “alle condizioni che le autorità hanno il diritto di stabilire per impedire ogni possibile evasione o abuso”.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità effettivo

Quindi, si osserva che la direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità effettivo, purché le misure che essi adottano abbiano come obiettivo la prevenzione dell’evasione e degli abusi, al contempo dovendosi rispettare i principi generali del diritto dell’Ue, tra i quali figura, in particolare, il principio di proporzionalità.

Nel caso di specie, la Corte registra la posizione del Governo italiano, per cui, anzitutto, i criteri dell’art. 23 del TUA sono volti a verificare la realtà dell’attività economica esercitata nel deposito interessato ed oltre a garantire un’efficace attuazione delle attività di controllo. Tuttavia, se la Corte, da un lato, rileva che tali criteri appaiono quindi idonei a conseguire l’obiettivo di lotta contro l’evasione e gli abusi perseguito dalla direttiva 2008/118, dall’altro osserva quello che molti commentatori hanno nel tempo osservato, ossia che questi criteri (il primo soprattutto) lasciano “un ampio margine di manovra alle autorità doganali”.

Di talché, il giudice del rinvio dovrà verificare, in particolare, che gli elementi presi in considerazione da tali autorità per determinare se tale criterio sia soddisfatto consentano in realtà a queste ultime di negare l’autorizzazione di cui si tratta basandosi su considerazioni diverse da quelle connesse all’affidabilità del depositario e alla realtà economica della sua attività di stoccaggio di prodotti in sospensione dall’accisa, sancendo che l’art. 16 § 1 della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che esso, in senso assoluto, non osta a una normativa nazionale come quella italiana, “a condizione che il principio di proporzionalità sia rispettato”.

La partita resta dunque, e in ultima istanza, aperta, sebbene ancora oggi riferita ad un quadro normativo estremamente critico che, qualunque sia l’esito del procedimento contingente, ha come risultato per lo meno potenziale quello di limitare l’accesso al mercato di molti player del settore.

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