Non commette truffa il collaboratore dello studio senza iscrizione all’Albo
Per la Cassazione, non c’è il delitto se esercita, ma il comportamento non è diretto a far credere l’esistenza di titoli professionali
Non commette delitto di truffa il professionista che esercita senza l’iscrizione all’Albo, se non esibisce titoli professionali inesistenti e non induce il cliente in errore con artifici o raggiri. Risponde, però a titolo di concorso, del delitto di esercizio abusivo della professione, chiunque consenta o agevoli lo svolgimento, da parte di una persona non autorizzata, di un’attività professionale, per la quale è richiesta un’abilitazione dello Stato.
Sono queste le conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 4641, depositata il 9 febbraio 2011.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la responsabilità, in ordine al delitto continuato di concorso in esercizio abusivo della professione e truffa aggravata (artt. 110, 81, ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41