Una seconda possibilità se non si tenta la mediazione
Il Tribunale di Prato, riguardo un ricorso in materia di locazione, ha concesso altri 15 giorni per la presentazione della domanda
Per il mancato esperimento del procedimento di mediazione, qualora la controversia riguardi una delle materie per le quali il legislatore ha previsto la “mediazione obbligatoria”, il giudice adito assegna un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione.
È quanto previsto dal Tribunale di Prato nel decreto del 30 marzo 2011, che, a pochi giorni dall’entrata in vigore della mediazione quale “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” di cui all’art. 5, comma 1 del DLgs. 28/2010, si è così pronunciato su un ricorso in materia di locazione.
Nel caso in questione, il proprietario di un immobile aveva presentato ricorso per la condanna del proprio inquilino, che – a detta del primo – aveva esercitato il recesso dal contratto senza rispettare ...
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