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Confisca dell’intero profitto anche in capo al singolo amministratore

/ REDAZIONE

Mercoledì, 18 febbraio 2026

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La Cassazione, nella sentenza n. 6287/2026, ha precisato che, in tema di reati tributari commessi per conto di una persona giuridica, una volta esclusa la possibilità di sequestrare, in via diretta, l’originario profitto del reato, costituito da un risparmio di spesa incamerato dall’ente, può essere disposto, entro i limiti quantitativi del suddetto profitto e senza che l’espropriazione possa essere duplicata, il sequestro preventivo per equivalente, in vista della confisca ex art. 12-bis del DLgs. 74/2000, indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa. Ciò in considerazione sia della natura punitiva della confisca di valore nel caso di specie che della diversità strutturale del profitto e della sua destinazione.

Siccome il profitto è conseguito dalla persona giuridica e si risolve in un risparmio di spesa, risulta – di norma – impossibile individuare la quota di arricchimento di ogni singolo concorrente e ripartire, per ciascuno di essi, il quantum del profitto confiscabile. Di conseguenza, il quantum di profitto confiscabile non deve essere ripartito in parti uguali tra tutti i concorrenti e il vincolo può essere posto indifferentemente nei confronti di uno o più degli autori della condotta criminosa, purché entro i limiti del profitto conseguito dall’ente, in conformità alla lettera e alla ratio dell’art. 12-bis del DLgs. 74/2000, che esigono il completo recupero dell’importa evasa in sintonia con la funzione antielusiva di tutto il sistema penale tributario.

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