IVA di gruppo: non trasferibile l’eccedenza pagata prima dell’ingresso
La ris. n. 56 dell’Agenzia chiarisce che l’eccedenza di credito nell’anno prima dell’ingresso nella procedura resta di esclusiva disponibilità della società
La risoluzione n. 56, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate ieri, 11 maggio 2011, fornisce definitivamente chiarimenti in relazione alle modalità di compilazione della dichiarazione annuale IVA da parte di quei soggetti che, nel corso dell’anno d’imposta, hanno partecipato alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, ex art. 73, ultimo comma del DPR n. 633/72, in presenza di eccedenze di credito derivanti dal periodo d’imposta antecedente l’ingresso nel gruppo IVA.
In particolare, mediante il richiamo alla risoluzione del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 4 del 14 febbraio 2008, l’Agenzia sottolinea l’impossibilità di far confluire nella procedura compensativa l’eccedenza di credito che deriva dal periodo d’imposta ...