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Nel tessile/moda aderente a Conflavoro retribuzioni più alte da ottobre

/ REDAZIONE

Martedì, 29 settembre 2026

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Con Accordo sottoscritto lo scorso 23 settembre, Conflavoro-PMI in rappresentanza datoriale e Confsal in rappresentanza dei lavoratori hanno aggiornato la disciplina collettiva derivante dal CCNL 24 gennaio 2022 (codice CNEL D028) applicabile al personale delle imprese industriali del settore del tessile e della moda, scaduto il 31 gennaio 2026. Le novità previste entreranno in vigore il 1° ottobre prossimo.

Sul piano retributivo, si segnala l’incremento dei minimi retributivi dal 1° ottobre 2026 e dal 1° gennaio 2027.
Di seguito si riportano gli importi dei minimi retributivi validi dal prossimo mese di ottobre: liv. Q, 2.458 euro; liv. 1, 2.319 euro; liv. 2, 2.176 euro; liv. 3, 2.039 euro; liv. 4, 1.940 euro; liv. 5S, 1.896 euro; liv. 5, 1.854 euro; liv. 6S, 1.801 euro; liv. 6, 1.761 euro; liv. 7, 1.470 euro. Per quanto riguarda i viaggiatori e piazzisti i nuovi valori sono invece i seguenti: 1ª cat., 2.104 euro; 2ª cat., 1.983 euro. Confermata in 52 euro la misura dell’indennità di funzione mensile spettante ai lavoratori con qualifica di quadro.

Sul versante normativo, con riferimento al lavoro a tempo determinato, le Parti hanno individuato le causali aggiuntive che, in virtù della delega nei confronti della contrattazione collettiva operata dall’art. 19 comma 1 lett. a) del DLgs. 81/2015, consentono l’apposizione di un termine di durata complessivo del rapporto eccedente i 12 mesi, purché compreso entro i 24 mesi di legge.
A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono considerare rientranti tra le attività che legittimano tale prolungamento di durata quelle connesse alla preparazione di campionari e alla campagna vendite, come pure le sperimentazioni tecniche, produttive, organizzative aventi carattere di temporaneità e gli investimenti nei processi produttivi che abbiano l’obiettivo di implementare la gestione sostenibile delle attività di impresa; vi rientrano anche le fattispecie di assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età e la sostituzione di lavoratori assenti.
Per le altre novità si rimanda al testo integrale dell’Accordo.

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