Da riabilitare il fallito «meritevole» ma «non abbiente»
Rilevano decorso del termine e buona condotta, mentre la pendenza della procedura fallimentare neutralizza l’inadempimento delle obbligazioni civili
L’imprenditore fallito che ha maturato la condizione positiva connessa al decorso dei termini e alla buona condotta ha diritto alla riabilitazione anche se è impossibilitato ad adempiere alle obbligazioni civili derivanti dal reato per la perdurante pendenza della procedura concorsuale. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24 maggio 2011 n. 20560.
Un imprenditore condannato nel 1997 per omesso versamento di ritenute previdenziali, bancarotta preferenziale e ricorso abusivo al credito chiedeva al competente Tribunale di Sorveglianza di essere riabilitato. Si ricorda che la riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 c.p., estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti. Il successivo art. 179 c.p. indica ...
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