Obbligo di «repechage»: non basta la mancata assunzione di nuovi lavoratori
La mancanza di assunzioni nel reparto indicato per l’eventuale reimpiego del lavoratore licenziato non solleva il datore da tale obbligo
In caso di licenziamento di un lavoratore per giustificato motivo oggettivo, riconducibile a ragioni produttive e organizzative dell’impresa, l’obbligo del datore di lavoro di dimostrare l’impossibilità di poterlo adibire ad altro ruolo in azienda non si considera assolto solo perché nel reparto di possibile destinazione non sono state effettuate nuove assunzioni.
Questo è quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 11356 di ieri.
Si tratta del cosiddetto “obbligo di repechage”, in ragione del quale il datore di lavoro deve dimostrare l’impossibilità di poter ricollocare il lavoratore licenziato – ai sensi della L. 604/1966 – nell’ambito dell’organizzazione aziendale, adibendolo comunque a mansioni equivalenti.
Nel caso ...
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