Elenco «clienti fornitori» solo per le operazioni rilevanti
Tra le operazioni rilevanti ai fini IVA sono incluse quelle senza corrispettivo, da assumere in riferimento al valore normale o al prezzo di acquisto o costo
In merito all’ambito oggettivo di applicazione della comunicazione telematica delle operazioni di importo almeno pari a 3.000 euro, la circolare n. 24/2011 precisa che il nuovo adempimento riguarda le sole operazioni per le quali coesistano i presupposti impositivi individuati dall’art. 1 del DPR n. 633/72, ossia quello oggettivo, soggettivo e territoriale.
In effetti, il concetto di “operazione rilevante ai fini IVA” desumibile dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 sembrava escludere dall’obbligo soltanto le operazioni espressamente elencate nel punto 2.4, ossia le importazioni, le esportazioni dirette, le operazioni comprese negli elenchi “black list” e quelle oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria.
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