IVA: ordinamento processuale «autonomo» tra prestatore e destinatario
Per l’Avvocato generale, le autorità interessate non sono tenute a coordinare i procedimenti amministrativi adottando una posizione uniforme
Con le Conclusioni presentate il 28 giugno 2011, procedimento C-218/10, l’Avvocato generale della Corte di Giustizia chiarisce la portata applicativa dell’articolo 9, n. 2, lett. e), della Direttiva 77/388/CEE (ora Direttiva 2006/112/CE).
In particolare, saltando per esigenze di sintesi l’esposizione dei fatti, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo citato debba essere interpretato nel senso che l’espressione “messa a disposizione di personale” comprenda anche la messa a disposizione di lavoratori autonomi, non in rapporto di dipendenza con l’impresa fornitrice. In secondo luogo, il giudice chiede se l’ordinamento processuale nazionale debba garantire che una medesima operazione (nel caso di specie una prestazione di servizi)
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