Le società in perdita sono «di comodo»
Con l’ampliarsi del concetto di società di comodo, i soggetti interessati devono evitare di redigere una dichiarazione in perdita fiscale
Con l’emendamento alla “manovra di Ferragosto” (DL n. 138/2011) si allarga il concetto di società di comodo, già previsto nell’art. 30 della L. n. 724/1994. In particolare, i commi 36-decies e 36-undecies, dispongono che:
- le società e gli enti indicati nel citato articolo 30, comma 1, pur essendo “soggetti operativi”, se presentano dichiarazioni in perdita fiscale per tre periodi d’imposta consecutivi, si considerano “di comodo” a partire dal successivo quarto periodo d’imposta. Restano ferme le cause di inapplicabilità della disciplina già previste dalla vigente normativa;
- sono considerati “non operativi” le società e gli enti che per due periodi d’imposta siano in perdita fiscale e in uno dichiarino un reddito
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