Proroga dei termini per le agevolazioni «prima casa»
La Cassazione ribadisce che si applica la proroga biennale dei termini per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte
La proroga biennale dei termini per la rettifica e liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale si applica anche in tema di agevolazioni “prima casa”, qualora il contribuente non si sia avvalso della definizione di cui all’art. 11 della L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003). Per la fruizione dei benefici fiscali, il contribuente è tenuto a dimostrare di non rientrare nel regime di tassazione ordinario e, quindi, di trovarsi nelle condizioni di favore. Questi, in estrema sintesi, i principi di diritto riaffermati dalla Corte di Cassazione (sezione tributaria) che, con ordinanza n. 21533 del 22 settembre 2011, depositata il 18 ottobre 2011, ha rigettato il ricorso di due coniugi.
La vicenda trae origine dall’acquisto di un’abitazione costituente ...
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