ACCEDI
Domenica, 8 giugno 2025

FISCO

Mutualità prevalente: non contano i costi per opere eseguite da terzi

Per l’Agenzia, essi rientrano, invece, nel computo per fruire dell’esenzione IRES dell’IRAP dovuta dalle cooperative di produzione e lavoro

/ Luisa CORSO e Massimo NEGRO

Sabato, 29 ottobre 2011

x
STAMPA

download PDF download PDF

Con la risoluzione n. 104 di ieri, 28 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di mutualità prevalente (artt. 2512 e 2513 c.c.) in capo alle società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell’opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale.

Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, lett. b) c.c., il requisito della prevalenza ricorre, tra l’altro, qualora gli amministratori e i sindaci evidenzino contabilmente che “il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”.
Secondo l’Agenzia ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU