Mutualità prevalente: non contano i costi per opere eseguite da terzi
Per l’Agenzia, essi rientrano, invece, nel computo per fruire dell’esenzione IRES dell’IRAP dovuta dalle cooperative di produzione e lavoro
Con la risoluzione n. 104 di ieri, 28 ottobre 2011, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sussistenza del requisito di mutualità prevalente (artt. 2512 e 2513 c.c.) in capo alle società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell’opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale.
Ai sensi dell’art. 2513, comma 1, lett. b) c.c., il requisito della prevalenza ricorre, tra l’altro, qualora gli amministratori e i sindaci evidenzino contabilmente che “il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”.
Secondo l’Agenzia ...
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