L’agente immobiliare deve conservare i preliminari
Secondo la Cassazione, in caso di occultamento o distruzione di tali contratti si applica la sanzione penale tributaria
Integra la fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 l’agente immobiliare che, con finalità evasiva, occulta o distrugge contratti preliminari; documenti che è tenuto a conservare. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1377 depositata ieri.
Un agente immobiliare, al fine di evadere le imposte, occultava tre contratti preliminari di compravendita di immobili (in ordine ai quali, peraltro, il prezzo effettivamente corrisposto risultava ridotto nei successivi rogiti). Il pubblico ministero gli contestava la fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000, ai sensi del quale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero ...
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