L’agente immobiliare deve conservare i preliminari
Secondo la Cassazione, in caso di occultamento o distruzione di tali contratti si applica la sanzione penale tributaria
Integra la fattispecie di cui all’art. 10 del DLgs. 74/2000 l’agente immobiliare che, con finalità evasiva, occulta o distrugge contratti preliminari; documenti che è tenuto a conservare. Ad affermarlo è la Corte
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