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Compensi del professionista: preventivo scritto se richiesto dal cliente

/ REDAZIONE

Mercoledì, 25 gennaio 2012

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Nell’ambito delle disposizioni relative alle professioni regolamentate, l’art. 9, comma 3 del DL 24 gennaio 2012 n. 1 (c.d. “Decreto liberalizzazioni”) elimina l’obbligo di preventivo scritto per il professionista.
Il citato art., infatti, stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve inoltre indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista. (Redazione)

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