Accertamenti da studi di settore: «doppia congruità» retroattiva
L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate comporta la modifica dei benefici anche per annualità pregresse
Per la preclusione degli accertamenti analitico-induttivi, in ragione della congruità da studi di settore, la regola della “doppia congruità” vale anche per i periodi d’imposta anteriori al 2010: è l’interpretazione alla quale è giunta l’Agenzia delle Entrate nel corso di “Telefisco 2012”.
Interpretazione non condivisibile – per i motivi che saranno esposti – che fa perno sull’ormai ricorrente valutazione della portata “procedurale” della previsione normativa di interesse. Ma andiamo con ordine.
La prima versione del beneficio, consistente nella preclusione degli accertamenti analitico-induttivi, prevedeva che le rettifiche fondate sulle presunzioni semplici, di cui all’art. 39, comma 1, lettera d), secondo periodo, ...
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