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Non gratuite le prestazioni dei revisori degli enti che ricevono fondi pubblici

/ REDAZIONE

Giovedì, 23 febbraio 2012

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Con l’Informativa n. 18/2012, il CNDCEC rende nota agli Ordine territoriali la posizione della Ragioneria Generale dello Stato sui compensi per i revisori degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche.

Si ricorda, infatti, che l’art. 6, comma 2 del DL 78/2010 ha introdotto l’impossibilità di erogare compensi per la partecipazione agli organi collegiali degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, salvo un eventuale gettone di presenza di importo non superiore a 30 euro a seduta giornaliera e solo se già previsto alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
In caso di violazione della disposizione, il DL 78/2010 ha previsto conseguenze quali la responsabilità erariale, la nullità degli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici e l’impossibilità di ricevere, anche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze.

A seguito dell’approvazione del DL, era scaturito un ampio dibattito riguardo all’applicabilità o meno della disciplina anche ai compensi dei membri dell’organo di controllo.
Lo stesso Consiglio nazionale – ricorda l’Informativa n. 18 – aveva approvato, il 16 febbraio 2011, uno studio a sostegno della non gratuità dell’incarico di revisione, che però, a causa della gravità delle sanzioni previste in caso di inosservanza della norma, non aveva prudenzialmente trovato applicazione da parte di molteplici enti (si veda “Revisori degli enti locali, non si riducono i compensi” del 24 febbraio 2011).

Con la circolare n. 33 del 28 dicembre 2011, la Ragioneria Generale dello Stato ha poi confermato quanto sostenuto dal CNDCEC (si veda “Compenso per i revisori degli enti che ricevono fondi pubblici” del 17 gennaio 2012).
Il Consiglio sottolinea agli ODCEC, in particolare, che alle pagine 6 e 7 della citata circolare, allegata all’Informativa, si legge che il rapporto che s’instaura tra gli enti e i componenti del collegi dei revisori dei conti e sindacali può essere assimilato a un rapporto di natura contrattuale che mal si concilia con la gratuità dell’incarico.

Di conseguenza, secondo la Ragioneria, il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, previsto dall’art. 6, comma 2 del DL 78/2010, può “non trovare applicazione nei confronti dei collegi dei revisori dei conti e sindacale”. (Redazione)

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