Per la domanda di fallimento, compenso assorbito nello studio di fattibilità
Se satisfattivo, il compenso del commercialista per tale attività rientra in quanto ricevuto per la fattibilità della proposta di concordato
In mancanza di prova, per la mera attività di redazione e presentazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento in proprio, il compenso può ritenersi assorbito, se satisfattivo, da quanto già ricevuto dal professionista per lo studio di fattibilità della proposta di concordato. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4916 depositata ieri.
Nel caso di specie, un dottore commercialista proponeva opposizione allo stato passivo del Fallimento di una società, contestando l’esclusione di un suo credito in via privilegiata ex art. 2751-bis, comma 1, n. 2, c.c., per l’attività professionale svolta a favore della società fallita ai fini della presentazione della domanda di fallimento in proprio.
In primo grado, il tribunale respingeva l’opposizione. ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41