Oggi si vota la fiducia sul DL semplificazione e sviluppo
Ancora una volta, la fiducia, la tredicesima del Governo dei tecnici. Ieri, infatti, il Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Piero Giarda, ha posto in Senato la questione di fiducia sul maxiemendamento governativo che sostituisce interamente l’art. unico del Ddl. di conversione del DL n. 5/2012, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo. Tale testo – si legge nel comunicato stampa diffuso a fine seduta – riproduce quello approvato dalla Camera, come modificato dalla Commissione Affari Costituzionali del Senato e con una modifica all’art. 44 sulla depenalizzazione dei reati per assenza di autorizzazione paesaggistica. Tra le critiche dell’opposizione sulle specifiche previsioni normative inserite e l’apprezzamento della maggioranza per il provvedimento, il testo introdurrebbe alcune novità.
Innanzitutto, nell’ambito della comunicazione di dati per via telematica tra amministrazioni, si dovrebbe prevedere che, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno stabilite le modalità per il calcolo e per il pagamento dell’imposta di bollo per via telematica, anche attraverso carte di credito, di debito o prepagate, per tutti i casi in cui è dovuta.
Con riferimento, invece, all’indirizzo PEC – per il quale, si ricorda, l’art. 37 del DL 5/2012 ha rimandato al 30 giugno 2012 il termine per la comunicazione al Registro delle imprese – con l’inserimento di un nuovo comma all’art. 16 del DL 185/2008 convertito verrebbe disposto che l’ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda d’iscrizione da parte di un’impresa, costituita in forma societaria, che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, sospende la domanda per tre mesi, in attesa dell’integrazione, anziché irrogare la sanzione prevista dall’art. 2630 c.c.
Ancora, sarebbero in vista nuove modifiche in materia di collegi sindacali nelle spa. In particolare, verrebbe abrogato il terzo comma dell’art. 2397 c.c.. Si ricorda, infatti, che tale comma, nella versione originaria, disponeva che, per le società con ricavi o patrimonio netto inferiori a 1 milione di euro, lo statuto potesse prevedere che l’organo di controllo fosse composto da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Il DL 5/2012 aveva già modificato tale disposizione, in modo tale da prevedere che, se lo statuto non dispone diversamente e se ricorrono le condizioni per la redazione del bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis c.c., le funzioni del collegio sindacale sono esercitate da un sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Con l’abrogazione, di fatto, verrebbe sempre stabilito il collegio sindacale nelle spa.
Inoltre, potrebbe essere aggiunto in nuovo comma al medesimo art. 2397 c.c., in base al quale la disposizione di cui all’art. 6, comma 2 del DL 78/2010 convertito s’interpreta nel senso che il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti. (Redazione)
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