Modificate le avvertenze relative ai ruoli emessi dall’Agenzia delle Dogane
Con un provvedimento del 10 maggio 2012, pubblicato il 14 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha modificato le avvertenze di cui agli allegati 1-2 del provvedimento del 20 settembre 2010, relative ai ruoli formati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane.
A tal proposito, il provvedimento ricorda che il DL 98/2011 convertito ha introdotto modifiche al T.U. in materia di spese di giustizia – DPR 30 maggio 2002, n. 115, nonché alla disciplina dei procedimenti giurisdizionali introducendo alcuni adempimenti a carico delle parti e del difensore.
In particolare, all’art. 13 del citato DPR è stato aggiunto il comma 6-quater, nel quale vengono indicati gli importi dovuti a titolo di contributo unificato per i ricorsi principale ed incidentale proposti avanti le Commissioni tributarie provinciali e regionali; all’art. 14 del citato T.U. è stato aggiunto il comma 3-bis, che individua la norma di riferimento per la determinazione del valore della controversia (art. 12 del DLgs. 546/1992) e stabilisce le modalità con le quali procedere alla dichiarazione di tale valore.
Per effetto delle suddette nuove disposizioni, ai ricorsi tributari notificati successivamente al 6 luglio 2011 si applica il contributo unificato in sostituzione dell’imposta di bollo.
Il citato DL 98/2011 ha inoltre previsto, per tutti gli atti introduttivi di un giudizio, l’indicazione obbligatoria del codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50) nonché, nel ricorso innanzi agli organi della giustizia tributaria, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti (art. 39, comma 8) inserendo il comma 1-bis nell’art. 16 del DLgs. 546/1992 in materia di comunicazioni e notificazioni.
L’adempimento relativo all’indicazione dell’indirizzo PEC della parte ricorrente è stato altresì previsto dal DL 138/2011 (comma 35-bis inserito nell’art. 2 dalla L. di conversione 148/2011) che lo ha incluso tra gli elementi da indicare nel ricorso ai sensi dell’art.18 del citato DLgs. 546/1992.
Inoltre, è stata data evidenza alla circostanza che la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o dell’indirizzo PEC del difensore determina l’aumento del contributo unificato nella misura della metà (art. 13, comma 3-bis del DPR 115/2002).
Considerato che l’articolo 25 del DPR 602/73, come modificato dall’art. 11 del DLgs. 46/99, prevede che la cartella di pagamento sia redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze (rectius provvedimento del Direttore dell’Agenzia), al fine di dare attuazione alle citate norme si provvede ad apportare le suindicate rettifiche alle avvertenze di cui agli allegati 1-2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20 settembre 2010. (Redazione)
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