L’elusione fiscale non «dribbla» il rimborso IVA
In caso d’indebita richiesta di rimborso, le norme contro l’elusione valgono anche per società che «restano in vita» per fini diversi da quelli commerciali
La Cassazione, con sentenza 6 luglio 2012 n. 11368, stabilisce che le norme avverso l’elusione fiscale, in caso di indebita richiesta di rimborso dell’IVA, assumono valenza non solo nei confronti delle società di comodo (o a quelle messe formalmente in liquidazione), ma anche per quelle che “restano in vita” per scopi limitati e diversi da quelli più squisitamente commerciali.
Ripercorrendo i fatti, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria che, nei vari gradi di giudizio, si era opposta alle eccezioni sollevate da un contribuente e innestato, nel merito, sull’asserita legittimità al riconoscimento del rimborso IVA.
Nello specifico, la società in questione, esercente attività di compravendita immobiliare, nell’anno 1997, ...
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