La cessione intracomunitaria può anche essere imponibile IVA
La Corte Ue ha chiarito che l’esenzione si applica solo quando il venditore del bene prova che quest’ultimo è stato trasportato in un altro Stato membro
La Corte di Giustizia, con la sentenza 6 settembre 2012, procedimento C-273/11, conferma il principio secondo cui, nel quadro di una cessione intracomunitaria complessivamente considerata, gli Stati membri possono non riconoscere al venditore l’esenzione dall’IVA soltanto quando il contribuente non riesce “compiutamente” a dimostrare che si tratta di una transazione commerciale intercorsa tra soggetti comunitari.
Se però questa è la regola generale, i giudici riconoscono la “sopravvivenza” di un principio in deroga: se l’operatore comunitario (venditore) ha soddisfatto gli adempimenti che sorgono dal diritto nazionale e dalla prassi comune (anche consuetudinaria), il medesimo non può qualificarsi quale debitore dell’imposta nello Stato Ue
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