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Per l’imposta sostitutiva sulle polizze estere, basta l’accredito dell’importo

Lo ha precisato l’Agenzia nella recente circ. 41, stabilendo che l’obbligo ricade sugli intermediari anche in assenza di un mandato per la riscossione

/ Luca MIELE

Sabato, 10 novembre 2012

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La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 41 del 31 ottobre 2012, intervenuta a chiarire le modifiche apportate dall’art. 68 del DL n. 83/2012 all’art. 26-ter del DPR n. 600/73, rappresenta l’occasione per fare il punto della situazione sulla tassazione sostitutiva che colpisce il sottoscrittore di polizze assicurative emesse da compagnie non residenti.

I rendimenti finanziari che derivano da contratti di assicurazione sulla vita, diversi da quelli aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente e di non autosufficienza, nonché di capitalizzazione sono soggetti all’imposta sostitutiva del citato articolo 26-ter anche se corrisposti da soggetti non residenti a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato non esercenti attività d’impresa.

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