Nelle ristrutturazioni, sopravvenienze «legate» a perdite pregresse compensabili
Le perdite pregresse vanno assunte solo per l’ammontare utilizzabile in compensazione nel periodo d’imposta, pari all’80% del reddito imponibile
La circolare informativa n. 4 del 28 novembre 2012 del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa Sanpaolo si sofferma, tra l’altro, sugli interventi operati dal DL n. 83/2012 (conv. L. n. 134/2012) sulla disciplina delle sopravvenienze attive realizzate dall’impresa debitrice a seguito di accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento.
Come si ricorderà, l’art. 33, comma 4 del decreto in esame ha sostituito l’art. 88, comma 4 del TUIR, ampliando il novero delle riduzioni dei debiti che non sono suscettibili di generare sopravvenienze attive imponibili e ricomprendendovi, oltre a quelle realizzate dai debitori in sede di concordato fallimentare o preventivo, anche quelle realizzate per effetto di accordi di ristrutturazione dei ...
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