Utili e perdite su cambi alla prova di fine esercizio
La diversa impostazione civilistica e fiscale delle valutazioni delle poste in valuta richiede un’attenta gestione operativa dei disallineamenti
L’art. 2425-bis del codice civile, al comma 2, stabilisce che i ricavi ed i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta. Tale criterio, previsto con riferimento alla contropartita di Conto Economico, va utilizzato anche per le attività e passività in valuta estera di qualsiasi natura e scadenza come indicato dal documento OIC 26 (§ 4.1).
Alla chiusura dell’esercizio, le attività e passività correnti in valuta, inclusi i crediti immobilizzati e le posizioni debitorie a medio-lungo termine, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati a Conto economico ...
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