Clausola di competenza estesa al subacquirente solo se c’è consenso
La Corte di Giustizia, nella sentenza resa nella causa C-543/10, interpreta il regolamento n. 44/2001
Nell’ambito di un contratto di compravendita, stipulato tra il produttore di un bene e l’acquirente iniziale, la clausola attributiva di competenza non può essere opposta al terzo subacquirente che ha acquistato il bene in esito ad una successione di contratti traslativi di proprietà stipulati tra parti stabilite in diversi Stati membri, ai fini dell’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del produttore stesso. Viene fatto salvo il caso in cui sia stato il terzo a prestare il suo consenso a detta clausola.
È quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza 7 febbraio 2013 – causa C-543/10, ad interpretazione dell’art. 23 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento
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