Risoluzioni per rifiuto del trasferimento dentro la nozione di licenziamento
Qualsiasi cambiamento del luogo di lavoro può avere impatto significativo sul lavoratore e costituire un elemento essenziale del contratto di lavoro
La Corte di Giustizia, con la sentenza resa ieri, 4 giugno 2026, nella causa C-907/24, ha definito i confini della nozione di licenziamento collettivo contenuta all’art. 1 § 1 lett. a) della direttiva Ce 98/59 con riferimento ai licenziamenti fondati sul rifiuto, da parte del lavoratore, del trasferimento ad altra sede lavorativa.
Nel caso di specie, i licenziamenti derivavano dal rifiuto opposto dai lavoratori in merito al trasferimento del luogo di lavoro da una sede produttiva situata in provincia di Napoli a un’altra sede aziendale, situata in Sardegna (quindi due sedi distanti oltre 600 km e separate dal mare). I predetti trasferimenti erano stati disposti dal datore di lavoro a causa della cessazione definitiva dell’attività nella sede produttiva in Campania.
Si ricorda che il citato art. 1 § 1 lett. a) della direttiva dispone che ai fini dell’applicazione della direttiva stessa – concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi – per licenziamento collettivo si intende ogni licenziamento effettuato da un datore di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore qualora sussistano determinati requisiti quantitativi e temporali.
Nel nostro ordinamento, l’art. 24 comma 1 della L. 223/91 dispone che ai fini dell’applicazione della specifica procedura prevista per i licenziamenti collettivi per riduzione del personale le imprese devono occupare più di 15 dipendenti, compresi i dirigenti, e voler effettuare, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio di una stessa provincia. A tal fine, sono considerati tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano riconducibili alla medesima riduzione o trasformazione.
Con la decisione di ieri, la Corte di Giustizia ha chiarito che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, in seguito al rifiuto del lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale, rientra nella nozione di “licenziamento” ai sensi dell’indicata disposizione della direttiva e che l’indicata risoluzione va considerata ai fini del computo del numero dei licenziamenti effettuati.
Nella decisione si ricorda, in particolare, che sebbene la direttiva 98/59 non definisca espressamente la nozione di “licenziamento”, per costante giurisprudenza tale nozione va interpretata nel senso di comprendere qualsiasi cessazione del contratto di lavoro non voluta dal lavoratore (cfr. Corte di Giustizia n. C-249/24 del 4 settembre 2025).
Inoltre, considerate le finalità della predetta direttiva, si sottolinea che le nozioni che ne definiscono la sfera di applicazione, compresa la nozione di licenziamento, non possono essere interpretate in modo restrittivo.
I giudici evidenziano quindi che tale direttiva deve essere interpretata nel senso di ricomprendere nella nozione di licenziamento di cui all’art. 1 § 1 lett. a) le risoluzioni dei rapporti di lavoro dovuti alla modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore, decisa dal datore di lavoro unilateralmente e a svantaggio del lavoratore stesso.
Premesso che il luogo di lavoro costituisce un elemento essenziale del contratto di lavoro, nella misura in cui qualsiasi cambiamento può avere importanti conseguenze per il lavoratore interessato sotto il profilo sia economico che organizzativo, nel caso di specie i trasferimenti in questione sono stati considerati come una modifica sostanziale di un elemento essenziale del contratto, dato il loro carattere non temporaneo e la rilevante distanza tra la sede d’origine e quella di destinazione.
Quindi, hanno concluso i giudici, l’art. 1 § 1 della direttiva 98/59 deve essere interpretato nel senso che la risoluzione di un contratto di lavoro per uno o più motivi non inerenti alla persona del lavoratore, per il rifiuto del lavoratore di ottemperare alla decisione unilaterale del datore di lavoro di trasferire il suo luogo di lavoro in una sede distante dalla sede iniziale rientra nella nozione di “licenziamento” ai sensi del primo comma lett. a) di tale disposizione.
La predetta risoluzione si computa, poi, nel numero dei licenziamenti effettuati tenuto conto delle soglie fissate dalla direttiva, in quanto, osserva la Corte, la sua esclusione, basata sul fatto che l’art. 24 della L. 223/91 prevede una soglia inferiore, rischierebbe di privare i lavoratori del beneficio della tutela prevista dalla medesima direttiva. Tale esclusione disattenderebbe, quindi, la sua finalità e priverebbe di uniformità la nozione stessa di “licenziamento” ai sensi del suo art. 1 § 1 lett. a).
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