Contratti di leasing, dubbi sulle risoluzioni prima del fallimento
Per la Fondazione Centro Studi UNGDC, l’applicazione dell’art. 72-quater L. fall. è circoscritta ai rapporti ancora pendenti alla data del fallimento
La Fondazione Centro Studi UNGDC ha pubblicato, ieri, la circolare n. 11, riguardante il trattamento dei contratti di leasing nel caso di assoggettamento a fallimento dell’utilizzatore.
La tematica è disciplinata dall’art. 72-quater del RD n. 267/1942, introdotto dal DLgs. n. 5/2006 e, poi, modificato dal DLgs. n. 169/2007: la disposizione stabilisce l’applicabilità del precedente art. 72 L. fall., ovvero la sospensione del contratto, sino a quando il curatore – previa autorizzazione del comitato dei creditori – dichiara, alternativamente, di subentrare nel contratto in luogo del fallito (assumendo tutti i relativi obblighi) oppure di sciogliersi dall’atto.
Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, al concedente in bonis, ovvero la società di leasing, spettano i seguenti ...