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Contratti di leasing, dubbi sulle risoluzioni prima del fallimento

Per la Fondazione Centro Studi UNGDC, l’applicazione dell’art. 72-quater L. fall. è circoscritta ai rapporti ancora pendenti alla data del fallimento

/ Michele BANA

Mercoledì, 20 febbraio 2013

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La Fondazione Centro Studi UNGDC ha pubblicato, ieri, la circolare n. 11, riguardante il trattamento dei contratti di leasing nel caso di assoggettamento a fallimento dell’utilizzatore.

La tematica è disciplinata dall’art. 72-quater del RD n. 267/1942, introdotto dal DLgs. n. 5/2006 e, poi, modificato dal DLgs. n. 169/2007: la disposizione stabilisce l’applicabilità del precedente art. 72 L. fall., ovvero la sospensione del contratto, sino a quando il curatore – previa autorizzazione del comitato dei creditori – dichiara, alternativamente, di subentrare nel contratto in luogo del fallito (assumendo tutti i relativi obblighi) oppure di sciogliersi dall’atto.

Al ricorrere di quest’ultima ipotesi, al concedente in bonis, ovvero la società di leasing, spettano i seguenti ...

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