Bollo non dovuto se l’auto è sottoposta a fermo amministrativo
L’obbligo del pagamento ricomincia a decorrere dal mese in cui avviene il riacquisto del possesso o la disponibilità del veicolo
L’art. 86 del DPR 602/1973 prevede la possibilità, per il concessionario della riscossione, di disporre il fermo dei beni mobili registrati del debitore o dei coobbligati. Il fermo amministrativo si perfeziona con la sua iscrizione nei pubblici registri relativi ai beni sottoposti a tale misura restrittiva, e di questa ne deve essere data notizia al soggetto interessato.
A seguito dell’iscrizione del fermo, la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarne l’iscrizione dal PRA. Nel periodo di fermo amministrativo, il veicolo non può circolare, non può essere radiato dal PRA, non può essere demolito od esportato ed anche se viene venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non ...
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