Non cambia l’atto costitutivo se la sede sociale è trasferita nello stesso Comune
In tal caso, basta presentare al Registro delle imprese una dichiarazione degli amministratori e, in più, ciò vale per tutte le società
Tra gli elementi contenuti negli atti costitutivi delle società figura l’indicazione della sede sociale e delle eventuali sedi secondarie. Non sempre, però, il trasferimento della sede sociale dà luogo ad una modifica statutaria, con conseguente necessaria attivazione del relativo procedimento: qualora, infatti, nei patti sociali sia riportata la sola indicazione del Comune di ubicazione della sede, senza specificazione della via e del numero civico, in caso di successivo trasferimento della sede stessa all’interno del medesimo Comune, è sufficiente presentare al Registro delle imprese una dichiarazione degli amministratori, senza dover allegare alcun documento o atto modificativo.
Ciò deriva dal combinato disposto delle norme codicistiche che disciplinano il contenuto degli atti ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41