In arrivo la sospensione feriale dei termini
Dal 1° agosto al 15 settembre sospensione dei termini per ricorsi, appelli, memorie e costituzioni in giudizio
L’art. 1 della L. 742/69 sancisce che i termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno.
Tale norma è pacificamente applicabile anche nel contenzioso tributario, perciò rimarranno sospesi in pratica tutti i termini relativi al processo, quindi, in primis, il termine per il ricorso (sessanta giorni dalla ricezione dell’atto impositivo ex art. 21 del DLgs. 546/92), per la costituzione in giudizio (trenta giorni dalla notifica del ricorso ex art. 22 del DLgs. 546/92), per il deposito dei documenti e delle memorie (rispettivamente, venti e dieci giorni liberi prima della data di discussione ex art. 32 del DLgs. 546/92).
Quanto esposto vale anche per i gradi processuali successivi al primo, pertanto la sospensione opera in merito al termine “breve” ...
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