Omessa tenuta delle scritture contabili tra bancarotta semplice e fraudolenta
La giurisprudenza di legittimità non è uniforme nell’individuare la fattispecie da applicare in relazione alla condotta omissiva dell’imprenditore fallito
Un recente pronunciamento della Suprema Corte (Cass. 6 agosto 2013 n. 34030) sollecita alcune riflessioni in ordine alla difficoltosa, ma rilevante, distinzione tra bancarotta documentale fraudolenta e semplice. Ai sensi dell’art. 216, comma 1, n. 2 del RD 267/42 (bancarotta fraudolenta documentale), è punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato fallito, da un lato, l’imprenditore che ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili e, dall’altro, l’imprenditore che li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari. Il successivo art. 217, comma ...
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