Cause di scioglimento di società sempre da monitorare
L’accertamento della causa, da effettuarsi senza indugio, presenta incertezze nel caso di srl con amministrazione non collegiale e disgiuntiva
Ai sensi dell’art. 2485 comma 1 c.c., gli amministratori di società di capitali devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere ai relativi adempimenti pubblicitari. In caso di ritardo od omissione sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.
Tale obbligo – che trova anche un presidio penale nell’art. 2630 c.c. – implica una costante attività di monitoraggio da parte dei gestori della società sull’attività dell’ente. Secondo il grado di diligenza mediamente richiesto agli amministratori, essi devono cercare di avere pronta ed immediata informazione del verificarsi di una causa di scioglimento. Dopodiché, appurata l’effettiva integrazione della
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