Deducibilità IMU solo per gli immobili strumentali
Vale il criterio di cassa a prescindere dall’annualità di riferimento dell’imposta
L’art. 1, comma 715 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) introduce la possibilità di dedurre dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo una quota (pari al 30% per il 2013 ed al 20% a partire dal 2014) dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Resta invece ferma l’indeducibilità assoluta dell’IMU ai fini IRAP. È bene preliminarmente osservare che tale novità deve essere letta in coordinamento con altre disposizioni contenute nella stessa legge di stabilità ed in altri provvedimenti, ed in particolare con il ripristino, sia pure parziale, della tassazione IRPEF sui fabbricati abitativi ubicati nello stesso Comune in cui il contribuente possiede l’abitazione principale, e con l’elevazione della base imponibile IMU sui fabbricati di categoria
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