Registrazione tardiva della locazione «pericolosa» per il locatore
Sino al 31 dicembre 2015, può essere dovuto un canone annuo pari solo al triplo della rendita catastale
L’art. 3 comma 8 del DLgs. 23/2011 stabiliva che il contratto di locazione di immobili abitativi, comunque stipulato, non registrato nei termini, avesse durata minima di 4 anni dal momento della registrazione, si rinnovasse con le modalità previste dall’art. 2 del DLgs. 431/98 (che prevede un rinnovo tacito di altri 4 anni, salve specifiche ipotesi tassativamente previste dalla norma, con ulteriori limiti al secondo rinnovo) e contemplasse un canone di locazione pari al triplo della rendita catastale (tenendo conto, ma solo dal secondo anno, dell’aggiornamento ISTAT), a meno che il canone fissato dalle parti non fosse inferiore a tale cifra (nel qual caso, si applicava il canone pattuito).
È noto che detta norma è stata dichiarata incostituzionale con sentenza 50/2014 per ...
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