Sul raddoppio dei termini più garanzie per i contribuenti
Lo schema di decreto legislativo sulla «certezza del diritto» fa salvi gli effetti degli atti non definitivi alla data della sua entrata in vigore
In un recente articolo su Eutekne.info (si veda “Notifica degli accertamenti sul 2009 entro il 31 dicembre” del 9 dicembre) abbiamo evidenziato che, ai sensi degli artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, gli accertamenti vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, quinto anno se si tratta di dichiarazione omessa.
Così, entro il 31 dicembre 2014 devono essere notificati gli accertamenti sull’anno 2009, 2008 per l’ipotesi di dichiarazione omessa.
Le norme richiamate stabiliscono pure che, in caso di violazione comportante l’obbligo di denuncia per reati fiscali, i termini sono raddoppiati in relazione al periodo d’imposta in cui l’illecito è stato commesso. ...
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