Prelazione senza «riscatto» né «sequestro»
La violazione della clausola non attribuisce il diritto di riscatto al socio pretermesso né la possibilità di ottenere il sequestro giudiziario delle azioni
A fronte di una clausola statutaria di prelazione recante un generico riferimento al “trasferimento” delle azioni tra vivi, pur volendo ammetterne l’estensione al caso di “conferimento” delle stesse, il socio pretermesso non avrebbe comunque diritto ad ottenerne il “riscatto”. Di conseguenza, neppure potrà ottenere un provvedimento di sequestro giudiziario che, ex art. 670 c.p.c., può essere autorizzato dal giudice su beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni quando ne sia controversa la proprietà o il possesso e sia opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. A precisarlo è il Tribunale di Milano nel provvedimento del 9 marzo 2015.
Nel caso di specie, esemplificando, la Alfa spa – avente tre soci ...
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