Senza effetti il recesso da cooperativa basato su motivazioni non previste dallo statuto
Per le cooperative è escluso il recesso per giusta causa previsto per le società di persone
Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 1880 del 5 febbraio scorso, ha ritenuto privo di efficacia il recesso di una socia di cooperativa edilizia fondato sull’inadempimento dell’obbligo di assegnazione dell’alloggio da parte della società, in quanto esercitato al di fuori dei casi previsti dalla legge e dalle specifiche clausole statutarie, in violazione del principio di tipicità di cui all’art. 2532 c.c.
Nel caso di specie, la socia aveva stipulato un contratto di prenotazione dell’alloggio che ne prevedeva l’assegnazione in diritto di proprietà sul presupposto della sua qualità di socia (qualità che sarebbe stata acquistata successivamente). A seguito dell’acquisizione della qualità di socia e della mancata consegna dell’immobile nei tempi prestabiliti, aveva esercitato il diritto di recesso, adducendo quale motivazione l’inadempimento della cooperativa, e chiesto, per effetto dello scioglimento del rapporto sociale, la restituzione delle somme versate.
Nel caso di una cooperativa edilizia, lo scopo mutualistico previsto dall’art. 2511 c.c. si concretizza nel soddisfacimento dell’esigenza abitativa mediante l’assegnazione dell’alloggio ai soci. Sul punto, il Tribunale osserva che in capo al socio si concentrano due distinti rapporti giuridici, autonomi, ma funzionalmente collegati, e cioè il rapporto associativo (o sociale) e il rapporto mutualistico. Il primo discende dall’adesione alla compagine sociale e comporta l’assunzione dei diritti e degli obblighi statutari, mentre il rapporto mutualistico (o di scambio) ha natura contrattuale e sinallagmatica ed è teleologicamente orientato all’assegnazione di un’unità immobiliare e regolato da norme diverse da quelle societarie, attinenti allo schema della compravendita o dell’appalto.
In forza del nesso di dipendenza unilaterale fra questi due rapporti, la sopravvivenza del rapporto mutualistico presuppone inevitabilmente la sussistenza dello status di socio. La cessazione del vincolo sociale, infatti, determina ipso iure la caducazione del rapporto mutualistico (e dell’assegnazione dell’alloggio), con la conseguenza che il socio assumerà la veste di creditore nei confronti della cooperativa, per la restituzione delle somme anticipate, soltanto una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale.
Per verificare la legittimità della pretesa creditoria, il Tribunale passa quindi all’esame dei motivi posti alla base del recesso.
Il recesso del socio cooperatore è disciplinato dall’art. 2532 c.c., ai sensi del quale l’esercizio di tale diritto avviene nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo (c.d. “principio di tipicità”), secondo un’apposita procedura che mira a tutelare sia il socio che la società cooperativa. In applicazione di tale principio, il Tribunale esclude che eventuali inadempimenti della cooperativa, pur se gravi, possano costituire autonomo motivo di recesso in assenza di un’apposita clausola prevista all’interno dello statuto, uniformandosi così all’orientamento della giurisprudenza di merito sul punto (cfr. Trib. Roma n. 14541/2024). Del resto, nel caso di specie, per il Tribunale era impossibile verificare se l’inadempimento della cooperativa rientrasse o meno tra i motivi di recesso tipizzati dall’atto costitutivo, dal momento che lo statuto non era mai stato prodotto in giudizio.
Secondo i giudici, deve peraltro escludersi l’applicabilità alle cooperative del recesso per “giusta causa” previsto in tema di società di persone dall’art. 2285 c.c. e nemmeno sarebbe consentito prevedere nello statuto clausole di recesso c.d. ad nutum, poiché tali pattuizioni rischierebbero di impoverire la società costringendola al rimborso della partecipazione e pregiudicando l’attuazione dell’oggetto sociale. Sul punto, vale la pena segnalare alcune posizioni discordanti emerse in dottrina, che ammettono il recesso per giusta causa, anche in assenza di previsione statutaria, quando il socio non sia più in grado di giovarsi della gestione di servizio per causa a lui non imputabile, nonché la possibilità di prevedere nello statuto clausole di recesso ad nutum anche nel caso di società contratte a tempo determinato (cfr. anche Cass. n. 2629/2024).
Alla luce di quanto sopra esposto, secondo il Tribunale il recesso così esercitato non può produrre alcun effetto interruttivo del vincolo sociale e (di conseguenza) di quello mutualistico, con il risultato che la socia mantiene il suo status e non ha diritto alla ripetizione delle somme versate a titolo di prenotazione o anticipazione prezzo.
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