Banche svizzere pronte alla trasparenza
Approvato dall’associazione svizzera dei banchieri un primo modello di «waiver»
Ai fini della voluntary disclosure degli investimenti situati in uno Stato che ha firmato l’Accordo per lo scambio di informazioni con l’Italia (Svizzera, Liechtenstein e Principato di Monaco), assume un ruolo importante il rilascio all’intermediario estero dell’autorizzazione a trasmettere tutte le informazioni richieste da parte del Fisco italiano sulle attività oggetto di regolarizzazione (c.d. waiver).
L’acquisizione di tale documento controfirmato, ad esempio, da un intermediario svizzero, consente di evitare:
- il raddoppio dei termini per l’accertamento previsto dall’art. 12 comma 2-bis del DL 78/2009;
- il raddoppio dei termini per l’irrogazione delle sanzioni da RW ai sensi del successivo comma 2-ter dell’art. 12 del DL 78/2009.
L’associazione ...
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