La detrazione dell’IVA sull’acquisto di immobili locati segue l’inerenza
La strumentalità dell’immobile prescinde dalla classificazione catastale come A10
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11425 del 3 giugno 2015, è tornata a pronunciarsi in materia di detraibilità dell’IVA assolta per l’acquisto di un fabbricato strumentale per natura, concesso in locazione al di fuori del concreto esercizio dell’attività propria svolta dal contribuente.
Il caso oggetto della sentenza verte sull’acquisto e successiva locazione di un immobile classificato in catasto come A10 da parte di una società di capitali esercente il commercio all’ingrosso di frutta e verdura.
Secondo i giudici, la detrazione dell’imposta assolta sull’acquisto dell’immobile deve essere valutata in virtù della reale strumentalità del bene rispetto all’attività di fatto esercitata dal soggetto passivo, sulla base del principio di inerenza.