Intervento del Fondo di garanzia per il TFR, niente interessi in caso di fallimento
Il credito dell’INPS insinuato per surroga non comprende rivalutazioni e interessi successivi al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo
Laddove il TFR non venga erogato al dipendente per insolvenza del datore di lavoro, in seguito soggetto a procedure concorsuali, la surroga dell’apposito Fondo di garanzia costituito presso l’INPS ai sensi della L. 297/82, consente all’Istituto previdenziale di essere ammesso nella procedura fallimentare in modo parziale, in quanto vanno esclusi dal credito privilegiato gli interessi e le rivalutazioni monetarie maturate successivamente al momento in cui lo stato passivo diventa definitivo. Questo principio è stato ribadito dalla Cassazione con la sentenza n. 11478 depositata ieri, 3 giugno 2015, con riferimento ad un caso di intervento del Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto istituito dall’art. 2 della L. 297/82, e avente lo scopo istituzionale di ...
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