Per le sanzioni degli intermediari ci deve essere la definizione agevolata
Cumulo giuridico operante anche in merito al visto di conformità
In un recente articolo abbiamo evidenziato come, sulla base della giurisprudenza di Cassazione, le violazioni dell’art. 7-bis del DLgs. 241/97 siano soggette al cumulo giuridico (si veda “Via libera al cumulo giuridico per le sanzioni degli intermediari” del 12 giugno).
Quindi, se l’intermediario abilitato invia tardivamente o non invia più dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, non operano tante sanzioni quante sono le dichiarazioni (o le forniture) oggetto di violazione, ma la sanzione contemplata per la violazione più grave (da 516 euro a 5.164 euro) aumentata da un quarto al doppio.
Una precisazione va fatta per l’ipotesi in cui il professionista abbia commesso la violazione in merito a periodi d’imposta diversi (è il caso in cui il tardivo invio venga ...
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