La sospensione da adesione non si cumula con quella feriale
Revirement della Cassazione, con notevole impatto sulla prassi operativa
Ai sensi degli artt. 6 comma 2 e 12 comma 2 del DLgs. 218/97, in caso di presentazione di istanza di adesione, il termine per ricorrere è sospeso per un periodo di 90 giorni.
L’istanza, per comportare l’effetto sospensivo, deve essere inviata prima del decorso del termine per impugnare, e, come intuibile, occorre la presenza dei requisiti indicati per la fattibilità dell’adesione (si deve trattare, in breve, di avvisi di accertamento e non di atti liquidatori).
Il periodo di sospensione causato dall’istanza di adesione è da sempre stato ritenuto cumulabile con la sospensione feriale dei termini, che, ai sensi dell’art. 1 della L. 742/69 post DL 132/2014, è ora dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno (si veda “Cambia di nuovo la sospensione feriale termini: ...
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