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Violazione «sostanziale» per l’invio tardivo della dichiarazione di intento

Secondo la Cassazione non è responsabile con il contribuente anche l’intermediario che omette l’invio

/ Giovambattista PALUMBO

Lunedì, 6 luglio 2015

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12847 del 22 giugno 2015, ha affermato che il ritardato invio dei dati relativi alla dichiarazione d’intento emessa da un esportatore, da parte dell’intermediario abilitato, non rientra tra le violazionimeramente formali” di cui al comma 5-bis dell’art. 6 del DLgs. 472/1997.

In precedenza, la Commissione tributaria regionale del Piemonte, con la sentenza n. 36/06/12 del 13 giugno 2012, aveva accolto l’appello di un contribuente, affermando che tale soggetto non poteva essere soggetto a sanzioni, in quanto la violazione era addebitabile all’intermediario abilitato cui la società si era rivolta e che si trattava comunque di violazione meramente formale (il ritardo era peraltro di pochi giorni).

Secondo i giudici ...

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