Bilancio indispensabile per le agevolazioni fiscali alle ONLUS
L’obbligo di redazione è strumentale alla dimostrazione del rispetto del divieto di distribuire utili e avanzi di gestione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16726 del 12 agosto 2015, ha affermato rilevanti principi in tema di presupposti per la spettanza delle agevolazioni fiscali alle ONLUS.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso, sostenendo che l’omissione delle scritture contabili obbligatorie e dei libri sociali, in particolare del bilancio e del rendiconto annuale, a differenza di quanto affermato dalla C.T. Reg., avrebbe dovuto considerarsi essenziale al fine di escludere l’ente dal trattamento fiscale agevolato delle ONLUS.
Non avendo redatto il bilancio annuale e il rendiconto dei versamenti in contanti derivati dalla raccolta di fondi, l’ente aveva del resto così impedito all’ufficio di verificare l’inesistenza della distribuzione anche
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