Ridotte le possibilità di censurare l’atto per vizio di sottoscrizione
Permane la nullità se la delega è in bianco oppure se assolutamente immotivata, o ancora se non prodotta
Con tre sentenze dello scorso 9 novembre, la Cassazione ha palesemente sostenuto come tutti gli atti sottoscritti da soggetti (deleganti o delegati) “interessati” dalla sentenza n. 37/2015 della Corte Costituzionale siano assolutamente legittimi (si veda “Per la Cassazione decadono i dirigenti, ma non gli atti impositivi” del 10 novembre 2015).
Quindi, si riducono enormemente le “aspettative di vincita” dei ricorsi fondati sul vizio di sottoscrizione dell’atto impositivo: relativamente alla questione dei “dirigenti decaduti”, la pronuncia del Giudice delle leggi appare irrilevante, poi, ai fini della legittimità della sottoscrizione, i giudici hanno affermato che essa non può essere censurata se proviene da un soggetto appartenente alla ...
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