Delibere da sospendere, ma non sempre
Il Tribunale di Roma si sofferma sui limiti del ricorso alla misura cautelare con soluzioni non sempre in linea con quelle di altri giudici di merito
In base ai commi 3 e 4 dell’art. 2378 c.c., il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti amministratori e sindaci, può sospendere, su richiesta di chi propone l’impugnazione, l’“esecuzione”
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