Delibere da sospendere, ma non sempre
Il Tribunale di Roma si sofferma sui limiti del ricorso alla misura cautelare con soluzioni non sempre in linea con quelle di altri giudici di merito
In base ai commi 3 e 4 dell’art. 2378 c.c., il giudice designato per la trattazione della causa di merito, sentiti amministratori e sindaci, può sospendere, su richiesta di chi propone l’impugnazione, l’“esecuzione” della deliberazione assembleare impugnata.
Secondo una prima ricostruzione, aderente al ricordato testo normativo, la norma in questione consentirebbe solo la sospensione dell’esecuzione materiale della stessa ovvero dei suoi concreti atti esecutivi, se ed in quanto materialmente possibili, e non dei suoi effetti (cfr. Trib. Monza 28 settembre 1981, Trib. Milano 24 aprile 2002 e Trib. Milano 12 gennaio 2001). Secondo altra tesi più estensiva, invece, il termine esecuzione includerebbe anche i possibili effetti della deliberazione. Soltanto se la
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