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Dalla Cassazione chiarimenti sulla bancarotta fraudolenta documentale postfallimentare

/ REDAZIONE

Venerdì, 27 novembre 2015

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La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 47197, depositata oggi, fornisce importanti precisazioni in materia di bancarotta fraudolenta documentale postfallimentare, di cui all’art. 216 comma 2 del RD 267/42, ai sensi del quale la pena prevista per le ipotesi di bancarotta fraudolenta “si applica all’imprenditore, dichiarato fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti dal n. 1 del comma precedente ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili (n. 2)”.

Nelle prime tre ipotesi previste dall’art. 216 comma 1 n. 2 del RD 267/42, al quale rinvia il comma secondo parte seconda dello stesso articolo per la bancarotta documentale postfallimentare, il reato si perfeziona indipendentemente dall’impossibilità di ricostruire la contabilità dell’impresa, in quanto l’evento della non ricostruibilità non è riferito a dette ipotesi (sottrazione, distruzione o falsificazione), ma soltanto alla quarta, che concerne l’omessa o irregolare tenuta dei libri contabili.

Né il medesimo reato di bancarotta documentale postfallimentare deve avere necessariamente come oggetto materiale la totalità delle scritture, ben potendo riguardare anche un solo documento o atti comunque determinati.

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